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Legittima difesa, cosa cambia?

18/03/2019

Il Senato ha approvato i primi articoli del ddl sullalegittima difesa, voluto dall'attuale Governo con voti favorevoli 194, voti contrari 52 e 4 astenuti. Le novità sono essenzialmente che la legittima difesa è sempre riconosciuta in presenza di minaccia e del grave turbamento.
Introducendo la parola "sempre" nell'art. 52 c.p., la legittima difesa, di fatto, è sempre presunta, ovvero si riconosce sempre la proporzione tra offesa e difesa. Con questa modifica si riconosce sempre la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa "se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi", "usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione".
Inoltre, larticolo 1 del ddl allarga anche le "situazioni" in cui viene esclusa la punibilità e affinché scatti la legittima difesa non è necessario che il ladro abbia un’arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma. L’articolo recita: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale". Viene aggiunto un comma: "Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone".
L'articolo 2 introduce una modifica all’art. 55 c.p. che disciplina l’eccesso colposo. Con il nuovo testo approvato dal Senato, si riconosce la legittima difesa a chi si trova in uno stato di "grave turbamento" aggiungendo un comma: "Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto".

In pratica con questa clausola di salvaguardia i Giudici non avranno neanche il dovere di analizzare tutte le circostanze del fatto per valutare se si è in caso di eccesso colposo di legittima difesa o meno.

In buona sostanza è presunta la proporzione tra aggressione e difesa “se taluno legittimamente presente” all'interno del domicilio “usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.” La presunzione vale anche per i fatti che avvengono all'interno di ogni luogo “ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.”

In buona sostanza dalla lettura combinata di entrambi gli articoli (così come approvati dal Senato) la legittima difesa sarà sempre legittima senza necessità di un vaglio attento da parte della Magistratura.

In realtà c'è da dire che la Cassazione, già prima della modifica che il Senato ha approvato della legge, aveva sancito, con varie pronunce, che un bene (come la casa o il patrimonio) poteva essere difeso con un atto violento, specificando però che: 1) il danno subito dall'aggredito doveva essere proporzionato alla sua reazione difensiva; 2) gli atti violenti dovevano costituire l'unico mezzo per impedire l'aggressione al bene patrimoniale; 3) l'aggredito non doveva comunque eccedere nella reazione.
La legge ha stabilito una presunzione della proporzione tra offesa e difesa in presenza di una violazione, da parte dell'aggressore, del domicilio dell'aggredito: in presenza delle condizioni previste dall'articolo 52 comma II, “non è più rimesso al giudice il giudizio sulla proporzionalità della difesa all'offesa, essendo il rapporto di proporzionalità sussistente per legge” (sentenza 11610/2011). La presunzione si estende anche gli spazi condominiali come il pianerottolo o l'androne dello stabile dell'aggredito (sentenza 8090/2017).

La reazione dell'aggredito non può essere indiscriminata, ma presuppone un attacco nell'ambiente domestico all'incolumità di chi è dentro, o quantomeno un concreto pericolo di aggressione (sentenza 691/2014 e 44011/2017). Non può, con l'attuale disciplina fino all'approvazione anche da parte della Camera del testo di riforma, invocare la difesa legittima chi spara a un ladro nella propria abitazione se quest'ultimo non manifesta alcuno segno di aggressività o se, a maggior ragione, scappa. La presunzione di proporzione può, però, scattare anche se l'aggredito ha ritenuto, per un errore incolpevole, di trovarsi di fronte a un'aggressione – che si rivela poi oggettivamente non sussistente - alla propria o altrui incolumità all'interno del proprio domicilio da parte di un intruso (sentenza 11610/2011).

In linea con questi principi, la Corte di assise di appello di Brescia (sentenza 2/2016) ha assolto un commerciante che - durante un tentativo di effrazione notturna da parte di alcuni ladri del proprio negozio, ubicato al piano sottostante dell'appartamento ove viveva con la famiglia - dopo avere vanamente intimato, con delle urla, a desistere i malviventi mentre stavano sfondando la vetrata del suo negozio con una mazza di ferro, aveva sparato due colpi di pistola di ammonimento in direzione di un terreno, posto all'interno della sua proprietà e distante circa 40 metri dal negozio, ferendo a morte un complice di cui non si era accorto.

Secondo la stessa linea, il giudice per le indagini preliminari di Milano, con decreto dell'11 dicembre 2017, ha archiviato la posizione di un pensionato che, durante un'intrusione domiciliare notturna, aveva sparato a morte al ladro disarmato che si era trovato davanti, ragionevolmente temendo un'aggressione imminente alla sua incolumità. Dopo l'archiviazione, il giudice ha disposto la restituzione dell'arma al pensionato, ravvisando che fosse stata usata legittimamente.

Quindi, ormai il DDL che sta percorrendo il proprio iter recepisce principi che erano stati già espressi nelle varie sentenze andando un po' oltre stabilendo una presunzione di legittima difesa quasi assoluta.

Da segnalare infine che altre importanti novità vengono anche dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del ddl sulla legittima difesa.

L’articolo 3 modifica l’articolo 165 del codice penale e recita: "Nel caso di condanna la sospensione condizionale della pena è subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa". L’articolo 4, invece, aumenta le pene previste per la violazione di domicilio e il furto e con gli articoli 7 e 8, infine, viene riconosciuto il patrocinio gratuito a chi si è difeso per legittima difesa e, quindi, risulta non punibile. Inoltre, viene esclusa la responsabilità civile per chi si è legittimamente difeso.

Avv. Jacopo Pepi

 

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