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Facebook, messaggi sgraditi la Cassazione dice no!

11/10/2017


Con la sentenza dello scorso settembre, la Cassazione ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 660 c.p. con una sostanziale equiparazione della piazza virtuale creata dalla piattaforma di Facebook alla nozione di luogo pubblico.

La sentenza è dirompente rispetto alla giurisprudenza precedente.

Il reato di molestie di cui al 660 c.p. prevede l’uso di mezzi telefonici o che il fatto sia commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Precedentemente la giurisprudenza aveva ritenuto non applicabile tale fattispecie all’invio di posta elettronica, mail, poiché non equiparabile al mezzo telefonico per invasività.

Correttamente, a mio modesto avviso, era stata effettuata la stessa conclusione per i messaggi in forma privata inviati sui social network.

La Corte rimarca come nel caso in esame i messaggi fossero inviati alla persona offesa tramite Facebook cioè una social community, una comunità aperta e, quindi, accessibile a tutti.

La Cassazione arriva poi sostenere che la riconducibilità delle condotte moleste in questione alla fattispecie dell’art. 660 c.p. non dipenda dall’assimilabilità della comunicazione telematica alla comunicazione telefonica, ma dalla natura stessa di “luogo” virtuale aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete di un social network o comunità quale Facebook.

Tutto ciò prescindendo dalla diversità dei vari modi di comunicazione che l’utente può utilizzare sulla piattaforma di Facebook.

Alla luce di detta sentenza sembrano sanzionabili penalmente sia i post pubblici sulle bacheche, sia i messaggi di chat privati, ovviamente se ritenuti offensivi o molestatori.

Tale ricostruzione ritengo che subirà delle modifiche in futuro perché costituisce una forzatura giuridica tra l’altro in malam partem; comunque sia allo stato, Fb è considerato un luogo aperto al pubblico e qualora un utente pubblichi commenti poco eleganti sulle bacheche altrui o commenti foto altrui in modo volgare o invii messaggi osceni, offensivi o comunque molesti commette il reato di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p.

Nell’attesa di modifiche giurisprudenziali, però, attenzione a cosa inviate tramite Facebook.