Studio Legale Pepi


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I PROFESSIONISTI

Avv. Giangualberto Pepi
nato a Firenze il 29.12.1943
Si laurea all'università di Firenze il 5.02.1968
Diventa avvocato il 7.02.1970
Cassazionista dal 18.04.1984
Iscritto all'ordine degli Avvocati di Firenze
Partita Iva: 01103230486


Avv. Jacopo Pepi
Nato a Firenze il 29.03.1978
Si laurea all'università di Firenze il 16.04.2004
Partecipa al corso di Scuola di Primo Livello per la Formazione all'esercizio della Funzione Difensiva Penale anno 2004/2005.
Iscritto all'ordine degli Avvocati di Firenze
Partita Iva: 05534610489

Dott. Danilo Montisci
nato a Cagliari il 26 gennaio 1982
Si laurea all'Università di Cagliari il 27.10.2009
Praticante Avvocato Iscritto all'ordine dei praticanti avvocati di Firenze
Esperto sulla materia delle intercettazioni ambientali e telefoniche. Fonica-Fonetica e Trascrizioni.
Computer Forensics - Cyber Crime - Stalking


Gli avvocati dello studio legale Pepi, sono altresì abilitati ad assistere persone che hanno diritto al

GRATUITO PATROCINIO CIVILE O PENALE A SPESE DELLO STATO.

Il gratuito patrocinio e' un beneficio previsto dalla Costituzione (art. 24 Cost.). Esso consiste nel fornire assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, a chi non e' in grado di sostenere le relative spese legali. Il pagamento delle spese (avvocati, consulenti, investigatori) viene dunque effettuato tramite il cosiddetto "patrocinio a spese dello Stato"Il patrocinio a spese dello Stato e' disciplinato dalla parte III del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che, all'art. 76, comma 1, prevede, quale condizione per l'ammissione al patrocinio gratuito il possesso "di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, NON SUPERIORE A EURO 9.296,22" (il decreto 29 dicembre 2005 del Ministero della Giustizia ha aggiornato tale importo in euro 9.723,84)."Se l'interessato CONVIVE con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante"(art. 76, comma 2).Contestualmente, il limite di reddito di 9.723,84 euro viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92).Sempre ai fini della determinazione del reddito imponibile per l'ammissione al gratuito patrocinio, l'art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che si deve tener conto "anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attivita' economiche eventualmente svolte puo' essere revocata l'ammissione al patrocinio gratuito.L'art. 76, comma 4, del D.P.R. n. 115 del 2002 prescrive che: Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi>> (come ad esempio in caso di separazioni tra coniugi).l'art 79 precisa il contenuto della stessa, ovvero: L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76.L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 15 del 21 gennaio 2008 conferma che il reddito cui fa riferimento l’articolo 76 del D.P.R. n 115 del 2002 sia il reddito imponibile ai fini IRPEF (comma 1) come definito dall’art. 3 del Tuir ed inoltre i redditi indicati dallo stesso art. 76 (comma 3).L’Agenzia chiarisce che l’art 3 del Tuir prevede che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 11”.




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