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Come si può provare l'esistenza di un prestito?

05/03/2018

Il Contratto di prestito di una somma di denaro può essere stipulato anche tra privati e, per l'Ordinamento Giuridico è valido anche in forma orale.
Quindi è sufficiente la copia dell'assegno bancario incassato da colui che riceve il prestito per ottenere la restituzione della somma in caso di contestazioni?
Purtroppo no! Vi è un principio di diritto, consolidato in giurisprudenza, secondo cui chi chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare ex art. 2697 c.c., oltre all'avvenuta consegna del denaro (copia dell'assegno), anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione.
Infatti una somma di denaro può essere consegnata per vari motivi.
Quindi se il beneficiario dell'assegno riconosce di avere ricevuto la somma ma nega che sia a titolo di prestito e sostenga che sia per una causale diversa (donazione, prestazioni lavorative, rimborso spese) colui che vorrebbe la restituzione del prestito è obbligato a provarne l'esistenza.
Infatti con questa eccezione non c'è un inversione dell'onere della prova perché è considerata mera difesa del convenuto e non eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l'onere di provare la diversa causale, atteso che negare l’esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l'inefficacia o la sua estinzione, ma significa soltanto contestare l'accoglibilità dell'azione per mancanza della prova a supporto della domanda, rimanendo onere dell'attore provare l'esistenza dell’obbligo di restituzione, posto che esso non è dal convenuto riconosciuto (cfr. Cass. n. 9541/2010, Cass. n. 20740/2009, Cass. n. 3642/2004).
La sentenza della Cassazione n. 9864 del 07/05/2014 ha stabilito che chi chiede in giudizio la restituzione di somme date a prestito deve dimostrare non solo l'avvenuta consegna delle somme stesse, ma anche il titolo della consegna, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. Infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro né dalla circostanza che il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore e contestualmente neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo.
Quindi per tranquillità di tutte le parti quando si vuol prestare una somma conviene sottoscrivere una scrittura privata in cui si evidenzi la causale della dazione del denaro, i tempi per la restituzione e tutti gli accordi del caso.