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Associazione in partecipazione per fare impresa

05/03/2018

L'associazione in partecipazione è disciplinata dagli artt. 2549-2554 del codice civile e può essere, per l'investitore, un'ottima tipologia d'investimento da un punto di vista di possibili guadagni ma c'è da tener presente che il capitale investito è cosiddetto di rischio, mentre per l'impresa è una buona opportunità di ampliare i propri affari recependo capitale senza dover corrispondere interessi immediati come per i mutui o finanziamenti bancari o emettendo obbligazioni che, tra l'altro, non tutte le aziende possono emettere, riconoscendo a conclusione dell'affare una quota parte degli utili realizzati.
L'associazione in Partecipazione è un contratto con il quale un'impresa, un azienda (detto associante) attribuisce ad un altro soggetto (detto associato) la partecipazione agli utili in percentuale dell’impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Fino a giugno 2015, l'apporto fornito dall'associato poteva consistere anche nello svolgimento di una prestazione lavorativa.
Oggi non è più così perché l’art. 53 del D. l.vo n. 81/2015, attuativo della legge 183/2014 (c.d. Jobs Act) ha abrogato il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro per contrastare forme di lavoro in nero mascherate.
Nel contratto di associazione in partecipazione, l'associante rimane titolare dell'impresa, e come tale è l'unico soggetto a cui sono riferibili i rapporti giuridici (debiti – crediti) nei confronti dei terzi e ovviamente l'impresa può essere gestita integralmente dall'imprenditore senza ingerenze dell'associato che è un investitore ma che non ha l'amministrazione della società ne dell'affare per cui è disposta l'associazione in partecipazione.
Tra le parti, associante ed associato, in linea di principio e salvo patto contrario, l'associato si assume il rischio di impresa, il che significa che in caso di perdite avrà una ripercussione sull'importo versato fino alla sua concorrenza massima.
In buona sostanza quest'ultimo partecipa tanto alle perdite quanto agli utili sebbene le perdite non possano superare il suo apporto di capitale (art. 2553 c.c.) a meno che le parti si accordino diversamente.
Inoltre l'associante non può attribuire partecipazioni per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso del precedente associato, anche questo salvo patto contrario.
Tale disposizione si giustifica con l’esigenza di tutela dell’associato, in quanto una nuova partecipazione potrebbe determinare una riduzione degli utili a lui spettanti.
Sempre in tale ottica può e dovrebbe essere previsto, convenzionalmente, il potere di controllo sullo svolgimento dell’affare da parte dell’associato, che altrimenti non potrebbe interloquire sulla gestione.
All'associato è attribuito il diritto al rendiconto annuale, ovvero al rendiconto finale sull'affare compiuto.
In conclusione in un periodo di scarsi profitti negli investimenti più tradizionali può essere una buona fonte di guadagno per colui che investe ma bisogna tenere a mente che l'affare in cui si partecipa deve essere almeno sulla carta possibile fonte di utili altrimenti si rischia di perdere del capitale, o se questo è escluso, non guadagnare quanto sperato.
Per l'azienda può essere una grande opportunità di raccolta di denaro in vista di un attività dispendiosa e potenzialmente remunerativa da svolgere.