Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone dei Paesi del Common Law la cui finalità è quella di proteggere determinati beni o diritti riservati a uno o più beneficiari oppure destinati a uno specifico scopo.
Non esiste una legislazione unitaria, esistono leggi dei vari Stati che lo hanno riconosciuto come strumento giuridico e lo regolano nei propri territori. In Italia si può istituire un trust interno (deed of trust), con atto unilaterale del disponente, che ne deve determinare il contenuto con la ratifica della Convenzione dell'Aja .
L'Italia riconosce solamente quelli “istituiti volontariamente e provati per iscritto” (art.3).
Non esiste una legislazione nel nostro Stato ma la legge 364/89 esclude l'applicabilità dello stesso al caso in cui il disponente e il beneficiario siano la stessa persona.
Il Disponente può decidere a quale delle varie leggi statali riportarsi nell'istituzione dello stesso.
La struttura tipica è questa: il disponente (o settlor) istituisce con atto unilaterale il trust assegnando ad un amministratore (il trustee) la gestione di una determinata parte del proprio patrimonio che può essere costituito sia da beni mobili che immobili che da diritti reali sugli stessi (compresi diritti d'autore, partecipazioni societarie, ecc.), nell'interesse di uno o più beneficiari oppure destinato a uno specifico scopo, purchè lecito. I beni conferiti non appartengono più alla sfera patrimoniale del disponente, è il trustee che a tutti gli effetti ne diventa legittimo proprietario, ma unicamente in funzione della gestione degli stessi come determinata nell'atto istitutivo, a cui deve attenersi seguendo la diligenza del buon padre di famiglia.
Si ottiene in tal modo l'effetto della segregazione patrimoniale: i beni conferiti in trust costituiscono patrimonio separato e indipendente dalle vicende di disponente, trustee e beneficiari, non sono quindi pignorabili dai creditori personali degli stessi, motivo per cui lo strumento viene utilizzato spesso per proteggere beni immobili da soggetti a rischio (titolari di aziende, categorie di professionisti o soggetti che tendono a svolgere una vita dissipata).
Il trust di scopo, che si ha nel caso in cui lo scopo sia impersonale prevede, inoltre, la figura del guardiano (protector), con compiti di vigilanza sulla corretta esecuzione della gestione, così come definita nell'atto istitutivo dal disponente, da parte del trustee. Ovviamente, essendo istituito a tutela del patrimonio, la necessità di nominare il protector dipenderà dalla complessità o meno del trust stesso e, soprattutto, dalla fiducia che è riposta nel trustee. Al Protector possono essere attribuiti altri poteri quali:
- l'esercizio di poteri dispositivi o gestionali quali la nomina o la revoca del trustee,
- l'obbligo da parte del trustee di interpellarlo in caso debba compiere determinati atti,
- l'approvazione di determinate decisioni del trustee.
Il trust con uno o più beneficiari, che possono essere sia persone fisiche che giuridiche, viene spesso utilizzato a protezione di minori o incapaci. Nell'atto istitutivo il disponente prevede che alla cessazione dello stesso essi divengano titolari dei beni e dei frutti prodotti dagli stessi. I beneficiari, in quanto titolari di una posizione giuridica soggettiva nei confronti del trustee, hanno il diritto di chiedere:
il rendiconto della gestione,
che il trasferimento finale possa essere differito o indicare soggetti a favore di cui disporlo,
pretendere l'estinzione e il trasferimento dei beni in proprio favore.
inoltre, in caso di inadempimento agli obblighi previsti dalla legge, possono agire in giudizio nei suoi confronti per ottenere dal Tribunale la pronuncia di un provvedimento che lo obblighi all'adempimento del trust o di una determinata attività.
L'atto istitutivo è unico ma contiene due negozi, il trasferimento dei beni dal disponente al trustee e le regole sulla gestione, cui il trustee dovrà attenersi, come detto sopra, seguendo la diligenza del buon padre di famiglia, dopodiche non saranno più permesse ingerenze da parte del disponente, ad esclusione che non sia prevista, in apposite clausole previste per singoli atti di gestione, la facoltà di poter richiedere determinati atteggiamenti o esprimere una particolare volontà attraverso brevi memorie scritte ( letters of wishes), che, in ogni caso, non sono vincolanti per il trustee.
Al disponente resta comunque il diritto di:
essere a conoscenza dell'esistenza del trust,
avere la disponibilità di consultazione dei documenti dello stesso,
ottenere il rendiconto da parte del trustee.
Può essere istitituito per atto unilaterale da vivo, che ha quindi validità durante la vita del disponente, ma anche inserito nel testamento.
A seconda della legge di Stato che si prende come riferimento l'atto istitutivo può essere in forma libera ad eccezione di quella richiesta dalla natura dei beni o dei diritti oggetto del trust stesso, oppure in forma scritta a pena di nullità (come le leggi di Jersey e Malta) o addirittura, sempre a pena di nullità, può indicare gli elementi minimi richiesti (legge di San Marino).
Ovviamente il Trust in Italia è soggetto a revocatoria se viene dimostrato la volontà fraudolenta del disponente e se l'azione di revocatoria viene posta entro i termini di legge decorsi i quali il patrimonio confluito nel Trust non sarà in alcun modo aggredibile da parte dei creditori del disponente.