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Si può estinguere il reato mediante il risarcimento?

18/03/2019

I reati meno gravi possono essere estinti per riparazione del danno? La cosiddetta riforma Orlando ha previsto chenei reati pocedibili a querela il giudice possa dichiarare l’estinzione del reato, sentite la persona offesa e le parti, quando l'imputato abbia riparato il danno con restituzioni o con il risarcimento ed abbia eliminato, se possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. L'art 162 ter del Codice Penale stabilisce infatti che “Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato”.

Quindi l'imputato che si è visto notificare il decreto di citazione a Giudizio, prima che il processo inizi, potrà effettuare le condotte riparatorie per ottenere l'estinzione del reato.

Essendo la ratio della norma rispondente all'esigenza di deflazione del carico giudiziario, offrendo all'imputato un ulteriore strumento per conseguire l'estinzione del reato, è molto probabile che i Giudici siano disponibili ad effettuare un rinvio della prima udienza, se tutte le parti acconsentono ovviamente, senza l'apertura del dibattimento per poter dar modo all'imputato di adempiere entro il termine massimo previsto; ma è bene ricordare che questo rinvio non è un diritto per cui il Giudice potrebbe ritenere decaduto l'imputato dalla possibilità delle condotte riparatorie.

Altro elemento imprescindibile è la procedibilità del reato a querela e la rimettibilità della stessa, quindi tutti i reati procedibili d'ufficio e reati per i quali si procede a querela, ma non si può rimettere la stessa per reati come la violenza sessuale che sono esclusi dall'applicabilità della norma; anche lo Stalking è stato escluso esplicitamente.

Per evitare abusi e richieste esagerate da parte delle persone offese dal reato l'articolo 162 ter stabilisce che “Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e ss del codice civile formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo”.

Ovviamente in questo caso sarà necessario dimostrare di aver provato concretamente di trovare l'accordo con la persona offesa mediante mail, raccomandate o fax inviate tramite il proprio avvocato al difensore della persona offesa, se nominato, o dierettamente.

L'art. 162 ter prevede anche una clausola di salvezza: “Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni”.

Ovviamente quest'ultimo comma è applicabile solo nei casi in cui vi siano stati degli impedimenti importanti che hanno reso impossibile il risarcimento prima della prima udienza.

In ogni caso, il giudice dichiara l’estinzione del reato all’esito positivo delle condotte riparatorie che verrà verificato all'udienza successiva o all'udienza stessa nel caso di offerta reale ritenuta congrua o di condotte riparatorie già effettuate.

In conclusione, l'istituto in esame permette all' imputato di estinguere il reato, qualora egli ripari interamente il danno cagionato dal reato l'effetto dell'istituto non è subordinato ad accettazione da parte della pesona offesa in caso di congruità dell'offerta reale effettuate entrambe entro il termine dell'apertura del dibattimento salvo l'ipotesi in cui l'imputato dimostri di non aver potuto adempiere per caso fortuito o forza maggiore o impossibilità sopraggiunta ed il giudice conceda un ulteriore termine (non superiore ai sei mesi) per adempiere.

Va rcordato però che l'estinzione del reato non impedisce la confisca obbligatoria ex art. 240.

Avv. Jacopo Pepi

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