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I lavori di pubblica utilità

18/03/2019

Il lavoro di pubblica utilità (LPU) è una sanzione penale sostitutiva anche se il suo ambito di applicazione non consente una precisa collocazione sistematica ed assolvono anche allo scopo deflattivo del procedimento penale come vedrepo più avanti.


I LPU consistono nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato prevalentemente ma anche presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni.


La prestazione di lavoro, ai sensi del d. m. 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dal D.M. che ne regolamentano ne disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro e quelle di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

Inizialmente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274.

Poi l'applicabilità del Lavori Di Pubblica Utilità è stata successivamente allargata a numerose fattispecie penali.

Dall'analisi di quest'ultime si può constatare come il lavoro di pubblica utilità è divenuto una modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità e ciò ha portato ad un effettivo sistema deflattivo dei procedimenti poiché dopo la sentenza che applica i LPU, se questi verranno eseguiti correttamente, il reato si estinguerà e conseguentemente non vi sarà concreto interesse ad un secondo grado di giudizio.


Attualmente i Lavori di P.U. trovano applicazione:

- nei casi di violazione del Codice della strada, per la guida in stato di ebrezza

- nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti solamente per casi di lieve entità e commessi da tossicodipendenti (art. 73 comma 5bis)

- nella MAP come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova

- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena

- come modalità di attuazione del programma di trattamento del detenuto ammesso al lavoro all'esterno

- congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2014 n, 67, ma questa modalità è ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione.

     

    E' chiara, quindi, la sua natura di pena sostitutiva ma per quanto riguarda la Map raggiunge evidentemente lo scopo deflattivo sospendendo il procedimento penale per la messa alla prova così come per i lavori di P.U. nei primi due casi.

    Infatti, saranno un incentivo alle richieste di riti alternativi ed eviteranno appelli con conseguenti secondi gradi di giudizio.

    Avv. Jacopo Pepi

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