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Occultamento delle scritture contabili o evasione fiscale

18/03/2019

Il reato di occultamento o distruzione è un reato residuale che si applica qualora non vi siano gli estremi per contestare l’omissione del versamento dell’IVA o qualche altro reato fiscale.
Per integrare tale reato è sufficiente non conservare le scritture contabili. Però, se da un lato ha un trattamento sanzionatorio più mite della bancarotta od altri reati, dall’altro lato, non essendo semplice capire quando sia stato effettuato l’occultamento o la distruzione della contabilità, la prescrizione inizierà a decorrere dal momento dell’accertamento allungando il termine.


La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 35665/15 del 18 agosto 2015, conformandosi all’orientamento giurisprudenziale consolidato, si è pronunciata in ordine alla natura del reato di cui all’art. 10 del d.lgs. 74/2000.

L’art 10 punisce colui il quale al fine di evadere le imposte, occulti o distrugga, in tutto o in parte, la documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione del reddito.


La vicenda in esame trae origine da una sentenza emessa dalla Corte di appello con cui si dichiarava la prescrizione in relazione ad altro reato fiscale non anche per l’illecito di cui all’art. 10, attesa la permanenza, fino al momento dell’accertamento fiscale, della condotta di occultamento della documentazione contabile e, quindi, la non intervenuta prescrizione della fattispecie.
Veniva proposto ricorso per cassazione deducendo come la corte di merito avesse erroneamente escluso la prescrizione, dovendo ritenere la data della consumazione del reato coincidente con il momento di emissione delle fatture avvenuta ovviamente precedentemente all’accertamento fiscale.
Non potendo escludere che l’imputato avesse distrutto le fatture, e non occultato, il reato avrebbe natura istantanea e non permanente secondo la tesi difensiva.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ed ha precisato che, mentre la condotta di distruzione si configura come di natura istantanea poiché si realizza al momento dell’eliminazione materiale della documentazione contabile, quella di occultamento si realizza con il nascondimento della documentazione, rendendola indisponibile agli accertatori, dando luogo ad un reato di natura permanente.


Infatti, l’obbligo di esibizione perdura fino a quando è consentito il controllo e il reo può far cessare la propria condotta antigiuridica mettendo a disposizione degli accertatori la documentazione contabile occultata.


Quindi, secondo la Corte al fine di individuare l’inizio della decorrenza del termine di prescrizione del reato, la distinzione tra la natura istantanea o permanente del delitto ha rilevanza teorica perché, anche ove si considerasse il reato istantaneo (dunque la condotta di distruzione delle scritture), la consumazione ai fini della decorrenza del termine prescrizionale non potrebbe comunque essere collocata in data anteriore a quella della verifica fiscale operata dalla GDF.


Infatti, in assenza di prove certe dell’avvenuta distruzione dei documenti in un determinato momento, la condotta dell’occultamento della documentazione, in questa materia, diventa rilevante per il diritto nel momento in cui l’interessato non adempie all’obbligo di esibirla agli accertatori fiscali o di allegarla alla propria dichiarazione contributiva.
Quindi, sarà molto complesso dimostrare la data esatta di distruzione della documentazione e, conseguentemente, il reato sarà difficilmente prescrittibile.


A parere dello scrivente questa interpretazione confligge con il principio fondamentale del favor rei poiché nell’incertezza si dovrebbe propendere per l’interpretazione più favorevole all’imputato; pertanto ci auguriamo che la Suprema Corte voglia correggere il suo orientamento.

 Avv. Jacopo Pepi

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