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B&B: tassa di soggiorno non versata all'erario: peculato o illecito tributario?

17/02/2021

Prima dell’emissione del decreto rilancio secondo una interpretazione, non condivisibile da parte di chi scrive, la Corte di Cassazione riteneva che il titolare di un albergo o B&B che non versasse all’erario la tassa di soggiorno versata dal cliente, dovesse rispondere di reato di cui all’art. 314 cp.

Il reato di Peculato prevede pene molto severe, infatti l'articolo del codice stabilisce: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi”.

Tale interpretazione, a nostro avviso, però non era condivisibile in quanto violava gli elementi costitutivi del reato, che essendo reato proprio può essere commesso solo dal pubblico ufficiale, cioè da soggetto inserito nel rapporto giuridico pubblico, e non da un soggetto privato che gestisca un’attività commerciale di natura prettamente civilistica e non già pubblicistica.

Comunque sia tale interpretazione creava una figura giuridica nuova in base alla quale un soggetto sarebbe portatore solo degli oneri pubblicistici, senza nel contempo avere i diritti e le funzioni che spettano al pubblico ufficiale.

A tale erronea situazione ha posto rimedio, anche se non direttamente e senza troppo coraggio, il c.d. decreto rilancio emesso dal dimissionario governo Conte Bis nell’ambito della legislazione dell’emergenza, decreto emesso forse non tanto per motivi di giustizia, ma per sottostanti esigenze di ordine politico.

Comunque sia l’art. 180 del DL 19.05.2020, stabilisce che da tale data, il titolare di esercizio ricettivo-turistico, che non versi all’erario a tassa di soggiorno incassata, divenga soltanto debitore dell’erario secondo i principi e i criteri del diritto tributario.

Il decreto, quindi, non direttamente ha disposto che l'albergatore non risponda più del reato di cui all’art. 314 cp anche se ciò non è scritto a chiare lettere.

Alla responsabilità penale, infatti, viene sostituita la responsabilità amministrativa.

Senonché, nonostante, l’introduzione del su ricordato DL che trasforma l’illecito penale in illecito amministrativo, la Corte di Cassazione (sez. VI- sentenza 30227/20) ha erroneamente stabilito che la depenalizzazione secondo il principio della successione delle leggi nel tempo, valga solo dalla data del 20/05/2020 e non possa essere esteso ai fatti antecedenti a tale data.

Tale interpretazione è assolutamente non condivisibile perchè con l’introduzione della sanzione amministrativa, il legislatore, prendendo atto della gravissima situazione del settore alberghiero – ricettivo, ha cercato di porvi rimedio eliminando la sanzione penale che avrebbe ulteriormente aggravato la situazione del settore, messo in ginocchio dalla pandemia Covid.

Ma soprattutto osserviamo che il ragionamento della Cassazione, se accettato, porterebbe ad una non consentita disparità di trattamento tra chi ha commesso i fatti prima del 20/05/20 e chi li aveva commessi prima, – con evidente violazione dell’art. 3 della Costituzione che prevede come elemento essenziale della nostra società, la parità di trattamento dei cittadini per situazioni identiche.

Fortunatamente la giurisprudenza dei giudici di merito, ha reagito all’interpretazione formulata dalla Cassazione, nel senso che ha stabilito che la depenalizzazione si estende anche a tutte le fattispecie precedenti a 20/05/2020.

Riportiamo a titolo esemplificativo le sentenze:

- GUP - Tribunale di Roma del 2/11/2020 sentenza n. 1520/20;

- Tribunale di Perugina del 24.11.2020 sentenza n. 1936/20;

- Trib. di Rimini (Ufficio GuP) del 24/7/20

In relazione a tali sentenze, e dall'interpretazione delle norme costituzionali e dei principi fondamentali della legge penale secondo cui un caso di successione di leggi nel tempo, all’imputato debba essere applicata la legge più favorevole (favor rei), riteniamo che anche per le imputazioni antecedenti al 20/5/2020 si possa ottenere una sentenza assolutoria, che eviti al titolare di attività ricettizie una responsabilità penale ai sensi dell’art. 314 c.p. (peculato), rimanendo obbligato solo per le sanzioni tributarie.

Pertanto qualora un albergatore – ristoratore – gestore dovesse essere imputato di tale reato dovrà, rivolgendosi ad un avvocato penalista di sua fiducia, portare all'attenzione del magistrato tutte le argomentazioni giuridiche e giurisprudenziali sopra riportate.