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Si Fa presto a dire Libertà, ma è assoluta o limitata?

17/02/2021
La libertà si comprende solo quando si incontrano i suoi limiti e si apprezza di più quando manca!
Si fa presto a dire Libertà, ma è assoluta o limitata?

La libertà è un concetto sfuggente che può essere compreso solo ragionando al contrario.

Come sosteneva Kant, la libertà è una condizione solo formale che si esprime solo nel momento della scelta che, però, quando si trasformerà in azione risentirà dei condizionamenti che vengono dal mondo reale, sottoposto alle leggi fisiche, e dalla società sottoposta a leggi giuridiche e morali.

Il concetto giuridico di libertà viene identificato nei limiti che gli vengono posti.

La libertà di movimento (art. 16), che si può definire come possibilità di andare ovunque si voglia, è limitata oltre che per motivi di sanità e sicurezza, dalla norma penale della violazione del domicilio. Non è consentito né ragionevole che in nome della libertà di movimento si possa entrare in casa altrui senza permesso.

L'inviolabilità del domicilio, ovvero la libertà di escludere l'ingresso nel proprio domicilio, è limitata dai provvedimenti giudiziari di ispezione, sequestro e dalle leggi speciali per motivi di sanità e incolumità pubblica (art. 14).

Le regole ed i limiti previsti dalle norme determinano cos'è la libertà.

In uno Stato democratico di diritto la libertà del singolo si determina anche nei limiti, posti a carico del Governo o del Parlamento, nel porre limitazioni alle libertà dei cittadini, per questo la Costituzione prevede quasi sempre che i limiti alle libertà dei singoli provengano da leggi o provvedimenti giudiziari e non da atti amministrativi.

Un esempio simbolico di questo concetto si può trovare nella Statua della Libertà che regge con la sinistra una tavola, su cui c'è scritta la data dell'indipendenza, ma che rappresenta metaforicamente le tavole delle leggi scritte.

Tutte le nostre libertà provengono da quanto scritto nella Costituzione che pone limiti nell'esercizio della libertà e determina i confini entro il quale il legislatore può comprimerla.

La Costituzione, garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, garantisce i diritti basilari che fanno direttamente capo all’essere umano e che coinvolgono tutte le principali esternazioni della sua personalità, limitando il potere dello Stato di interferire su queste.

La disciplina dei diritti di libertà e le loro garanzie costituzionali sono la componente principale per la determinazione della forma di regime di uno Stato.

La Costituzione Italiana sviluppa i concetti garantisti di altri documenti storici fondamentali, come l’Habeas Corpus (1215), che individuò il primo nucleo dell'inviolabilità personale secondo cui nessun uomo libero può essere imprigionato se non per un giudizio di suoi pari, il Bill of Rights (1689), la Carta dei diritti accettata da Maria II Stuart dopo la seconda rivoluzione inglese che limitava i poteri dei regnanti e stabiliva la libertà d'opinione e religiosa e fu di fatto l'inizio della monarchia parlamentare inglese, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789), una proclamazione dei diritti umani fondamentali elaborata durante la rivoluzione francese.

Questi documenti, ripresi anche dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’ONU del 1948, ebbero una portata dirompente verso i precedenti regimi, come la nostra Carta.

La Costituzione disciplina in modo diverso le singole libertà.

In molti casi definendole come principi inviolabili, che non possono essere cancellati neppure dal legislatore costituzionale, né tantomeno essere compressi nel loro nucleo essenziale, ma stabilisce una contropartita richiedendo “l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale” (art. 2).

La libertà non è assoluta, quella riconosciuta al singolo, ma anche quella riconosciuta alle formazioni sociali (famiglia, scuola, impresa, comunità religiosa, associazioni laiche) trova limiti nella costituzione stessa. La libertà religiosa, ad esempio, non può contrastare l'ordinamento giuridico italiano (art. 8) o i riti non contrastino col buon costume (art. 19).

La libertà personale, definita come inviolabile, ha i suoi confini nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (sentenze definitive di condanna e ordinanze di custodia cautelare) e, in casi di necessità e urgenza, nei provvedimenti provvisori dell'autorità di pubblica sicurezza come l'arresto in flagranza compiuto dalla polizia ma che deve essere convalidato dal giudice entro brevissimo tempo al massimo 96 ore.

La libertà della corrispondenza e di comunicazione possono essere limitate dai provvedimenti giudiziari mentre la libertà di riunione oltre ad essere esercitata previo avviso alle autorità può essere limitata per motivi di sicurezza (art.17).

La libertà di pensiero ed opinione e la libertà di stampa trovano limiti nelle norme penali del reato di diffamazione, istigazione a delinquere o al suicidio, pedopornografia, apologia del fascismo e il buon costume (art. 21), un concetto soggettivo e vago che muta al variare della società e che permise per lungo tempo la censura di spettacoli e riviste vietando tutto ciò che era considerato vagamente pornografico.

La Costituzione quando prevede una libertà, immediatamente ne prevede i suoi limiti, così la libertà di creare una famiglia (art.29) o la libertà di insegnamento di arte e scienza sono sottoposti ai limiti che la legge potrà disporre.

Anche la libertà sindacale prevedrebbe l'obbligo di registrazione dei sindacati per ottenere personalità giuridica e la validità della loro contrattazione per tutti; di fatto, però, la seconda parte dell'articolo 39 è rimasta inattuata sia per le resistenze dei sindacati stessi a sottostare ad una registrazione e sia per la mancanza di norme attuative; certo è, che l'attività sindacale trova i suoi limiti nelle norme che civili e penali.

Il diritto di sciopero (art. 40) è regolato dalle leggi che determinano i tempi di preavviso ed i settori essenziali che devono essere comunque garantiti (ospedali, tribunali, trasporti pubblici) mentre l'iniziativa economica, la libertà d'impresa, non può essere in contrasto con l'utilità sociale e la sicurezza, libertà e dignità umana (art. 41).

Tutte le libertà fondamentali hanno un controparte negativa: oltre ad essere garantita la libera circolazione, la libera riunione ed associazione, è ugualmente tutelato il diritto di non spostarsi mai, di non riunirsi con nessuno, di non professare alcuna fede religiosa.

In genere la disciplina dei limiti e delle condizioni dell’esercizio delle libertà può essere determinata solo tramite leggi e applicata nei singoli casi solo con provvedimenti giudiziari motivati.

Tutto questo sistema di pesi e contrappesi, predisposto dalla Costituzione, per funzionare è subordinato al fatto che le leggi, che determinano i confini delle libertà, non eccedano quei limiti oltre i quali la libertà viene svuotata del suo reale significato. Per dirla come Isaiah Berlin, filosofo teorico del liberismo, nel suo Quattro saggi sulla libertà, “L'essenza della libertà è sempre consistita nella capacità di scegliere come si vuole scegliere e perché così si vuole, senza costrizioni o intimidazioni, senza che un sistema immenso ci inghiotta; e nel diritto di resistere, di essere impopolare, di schierarti per le tue convinzioni per il solo fatto che sono tue. La vera libertà è questa, e senza di essa non c'è mai libertà, di nessun genere, e nemmeno l'illusione di averla”.

Le libertà non sono illimitate, non sono inviolabili né perfettamente delineate perché i limiti, dettati dalle norme, sono mutevoli nel tempo; occorrerà sempre controllare che non venga svuotata di significato perché, se c'è una cosa che la storia insegna, la libertà può sempre essere tolta o ridotta.