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Legge Pinto ovvero l'equa riparazione alla luce della CEDU

17/02/2021
Risarcimento per la lentezza dei processi. L'inammissibilità di cui all'art.2 c.1 L.89/01 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 34/19.
Legge Pinto ovvero l'equa riparazione alla luce della CEDU

La legge Pinto è la normativa italiana che, recependo i principi europei, prevede una riparazione economica per la lentezza dei processi ovvero quando un procedimento eccede la ragionevole durata il cittadino ha diritto ad una cifra compresa tra i 500,00 ed i 1.500€ per ogni anno di durata ulteriore.

Stabilisce anche quali sono i limiti che possono essere considerati ragionevoli: ad esempio 3 anni per la sentenza di primo grado; un procedimento civile, per tutti e tre i gradi, non deve superare i 6 anni complessivi di durata.

Va da sé che, essendo la Magistratura e il personale ausiliario (cancellieri, funzionari, ecc.) in perenne sottorganico, quasi sempre la sentenza definitiva non arriva entro il limite di durata previsto.

Quindi, per evitare che lo Stato si trovi a dover rispondere per una quantità enorme di procedimenti eccessivamente lunghi sono stati inseriti dei termini di proponibilità dell'azione e soprattutto il requisito di aver provato ad esperire i rimedi preventivi.

La Corte Costituzionale con sentenza del 6.03.19 n° 34 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 54, comma 2 del D.l. n. 112 del 2008, che prevede il rimedio preventivo per il processo amministrativo, per violazione dell'art. 117 primo comma Cost. in relazione peraltro agli articoli 6 paragrafo 1 e 13 CEDU.

Nella massima redazionale si legge come “La sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo ex lege Pinto per mancata presentazione dell’istanza di prelievo prevista dall’articolo 54, comma 2, del Dl 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modifiche non è in sintonia né con l’obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata. Ne va, quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale per contrasto con l’articolo 117 della Costituzione e la disciplina Cedu”.

Ad avviso di chi scrive l'istanza di prelievo all'interno del procedimento amministrativo (appena dichiarata illegittima) è l'istituto amministrativo parallelo a quello previsto per il procedimento civile di cui all'art. 2 comma 1 della l. 89/01 che rimanda all'art.1 ter.

Infatti, l'art. 54 comma 2 del D.l. 112/08 prevede che: “La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione”.

Pertanto considerando che sarebbe del tutto irragionevole dichiarare incostituzionale la condizione di procedibilità dell'azione di equa riparazione in relazione solo ai procedimenti amministrativi e non a quelli civili o penali e che ciò ovviamente sarebbe una palese discriminazione dei cittadini senza una motivazione giuridica sottostante al discrimine violando anche il principio dell'art. 3 della Costituzione, oltre ai principi CEDU, è logico ritenere che la suddetta sentenza sia applicabile anche ai casi che riguardano procedimenti civili e penali.

Infatti, nella parte motiva della sentenza citata si legge: con la sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, la Corte EDU ha affrontato il problema dell’effettività del rimedio nazionale ex lege n. 89 del 2001, soggetto alla condizione di proponibilità dell’art. 54, comma 2, del D.l. n. 112 del 2008. Ed esaminando diacronicamente tale disposizione, fino al testo scaturito dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 104 del 2010, ha conclusivamente ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dal combinato disposto della “legge Pinto” con la disposizione stessa, non possa essere considerata un rimedio effettivo ai sensi dell’art. 13 della CEDU”.

I rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciò solo se “effettivi” e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente.

Posto che qualunque istanza non pone a carico del Giudice alcun termine perentorio ed i rinvii da un'udienza all'altra sono determinati dal carico eccessivo di procedimenti per ogni singolo Giudice, l'art. 2 comma 1 lg 89/01 non si tratta di un rimedio effettivo e di fatto è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente secondo il principio dell'analogia in bonam partem.

Quindi, in un caso di cui ci stiamo occupando abbiamo sollevato la questione di costituzionalità della norma di cui all'art 2 comma 1 lg 89/01 nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi di cui all'art 1 ter poiché tali rimedi non costituiscono un rimedio effettivo e tale norma viola, come quella dell'art 54 comma 2 D.L 112/08, l'art 117 comma 1 Cost. in relazione agli artt 6 par 1 e 13 CEDU, essendo un adempimento formale rispetto alla violazione la sanzione di inammissibilità della domanda di equa riparazione non è ragionevole, non è proporzionata e non è in sintonia con l'obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario in caso di eccessiva durata.

Inoltre, sempre ad avviso dello scrivente, la permanenza dell'art 2, comma 1, lg 89/01, che rimanda all'art 1 ter nel procedimento di equa riparazione viola l'art 3 Cost. a fronte della declaratoria di incostituzionalità dell'art 54 comma 2 DL 112/08 creando un discrimine, una diseguaglianza in situazioni di fatto analoghe.