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Danni causati dall'alunno: chi ne risponde?

11/10/2017


Dall'iscrizione dell’alunno a scuola deriva l'obbligo contrattuale per l'istituto di vigilare sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo durante la permanenza scolastica ivi comprese le gite, il post scuola ecc. La scuola è pertanto tenuta a predisporre gli accorgimenti necessari per evitare che l'allievo procuri danno a se stesso e agli altri. L'istituto scolastico è tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo in maniera adeguata secondo criteri di normalità. Può esservi, inoltre, un titolo di responsabilità extracontrattuale fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri.

La responsabilità della struttura scolastica. La responsabilità extracontrattuale dell'Amministrazione scolastica per fatti imputabili ai propri dipendenti attiene, da un lato, all'omissione degli obblighi organizzativi di controllo e di custodia e, dall'altro, all'omissione dell'obbligo di vigilanza sugli alunni minori. Sul danneggiato incombe l'onere della prova del danno subito dall’alunno durante l’orario scolastico. Vi è una presunzione di responsabilità per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza nei confronti della scuola che pertanto dovrà dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto. Tale responsabilità sussiste sia per atti dannosi compiuti dagli alunni nei confronti di terzi sia contro se stessi. Non esonera dalla responsabilità che l'infortunio si sia verificato durante l'ora di lezione o a cavallo tra un'ora e l'altra, ne tantomeno l'assenza del professore in aula, in quanto è preciso onere dell'istituto adottare tutte le misure opportune al fine di evitare la scopertura delle classi durante tutto l'orario trattandosi di eventi prevedibili. È titolo di responsabilità anche il difetto di organizzazione dell'istituto scolastico che deve essere sempre in grado di far fronte, con opportune misure, ad eventi non certo imprevedibili quali l'assenza del professore o il ritardo nel cambio di classe degli insegnanti alla fine delle ore di lezione.

La responsabilità degli insegnati. Ha il suo fondamento normativo nell'art. 2048 che prevede che rispondano del danno causato dal fatto illecito degli allievi per il tempo in cui si trovano sotto la loro vigilanza e sorveglianza. Il legislatore ha utilizzato una formula ampia in cui vi rientra lo svolgimento dell'attività didattica in senso stretto, la pausa della ricreazione e le gite scolastiche. La norma sembra sancire una presunzione di colpa, scaturente da un comportamento omissivo del soggetto ritenuto responsabile, nella specie l'insegnante, nell'esercizio dell'obbligo di vigilanza e la responsabilità troverebbe, dunque, giustificazione in una carente attività di vigilanza. In realtà, non è una presunzione di colpa, ma di responsabilità poiché l'individuazione dei soggetti responsabili avviene indipendentemente dalla rilevanza attribuita al coefficiente soggettivo della colpa, dispensando il danneggiato da ogni e qualsivoglia onere probatorio in tal senso. Presunzione che ammette, tuttavia, la prova contraria di non avere potuto impedire il fatto, che dottrina e giurisprudenza fondano sulla valutazione del comportamento del responsabile, che dimostri di avere adempiuto tutti i doveri ed esercitato tutti i poteri idonei ad impedire il compimento di fatti illeciti da parte del minore, essendo necessaria l'imprevedibilità della condotta dell'allievo e non il semplice carattere improvviso. L’insegnante dovrà provare anche di aver esercitato una attività di vigilanza commisurata all'età e al grado di maturazione del minore stesso, una responsabilità, comunque, fondata, secondo la giurisprudenza, sulla culpa in vigilando. I maestri devono, allora, provare di avere adeguatamente vigilato sul minore, dimostrando l'adozione di tutte le misure idonee, sia sotto il profilo organizzativo che disciplinare, ad evitare il sorgere di situazioni di pericolo tali da determinare la serie causale che ha prodotto il danno: prova difficile nella pratica. Il danneggiato dovrà dimostrare di avere subito un evento lesivo in occasione della prestazione scolastica e il relativo danno, mentre l'istituto dovrà fornire la prova liberatoria della «riconducibilità dell'evento lesivo a una sequenza causale non evitabile e non prevedibile, neppure mediante l'adozione di ogni misura idonea a scongiurare il pericolo di lesioni. In pratica se anche ipotizzando il controllo da parte dell'insegnante il danno non avrebbe potuto essere evitato non vi è responsabilità penale dell'insegnate.

In pratica: cosa fare? Portare l'alunno all’ospedale per stabilire le lesioni subite ed effettuare le prime cure; documentare l’accaduto (fare foto, raccogliere testimonianze nell’immediatezza del fatto); rivolgersi ad un avvocato di fiducia per fare una immediata denuncia di sinistro alla scuola; raccogliere tutti i documenti medici (referti, visite, cartelle cliniche  e i documenti di rilevanza fiscale (scontrini, fatture) le spese sostenute (ticket, spese mediche, farmaci); dopo la cd. stabilizzazione del danno  è utile interpellare un medico legale di propria fiducia o consigliato dal proprio legale; consegnare al proprio legale tutta la documentazione suddetta. A quel punto l’avvocato inizierà le trattative per una composizione bonaria o intraprenderà le azioni giudiziarie necessarie a seconda dei casi. L’importante è ricordarsi che il fai da te può essere molto controproducente.