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Droga. Cosa è cambiato.

11/10/2017


La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa sugli stupefacenti.

È quindi ritornata in vigore la vecchia legge che distingue droghe leggere e pensanti.

Più severa per le droghe pesanti (eroina, cocaina, pena minima 8 anni di reclusione) e più lieve per le droghe leggere (hashish, marijuana pena minima 2 anni).

Dal marzo 2014 è in vigore la “nuova” disciplina per chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque la detiene illecitamente.

Per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge abrogata si applica comunque la norma più favorevole fra quelle del tempo in cui il reato è stato commesso e quelle successive.

La normativa più favorevole è quella del caso concreto: in linea di massima, però, se il reato riguarda le droghe pesanti, per chi lo ha commesso dal 2006 al 6 marzo 2014 c’è dunque il diritto di fruire della normativa dichiarata incostituzionale perchè più favorevole (pena minima anni 6); se il reato riguarda, invece, le droghe leggere, si applica sempre la normativa abrogata nel 2006 e ora nuovamente in vigore (pena minima anni 2).

Cambia la rilevanza giuridica della detenzione di medicinali dato che la formulazione dell'art. 73 Tu stup. non puniva le condotte di mera detenzione di medicinali per uso personale, anche senza ricetta: il reato è da considerarsi abrogato.

E chi commette un reato inerente agli stupefacenti adesso?

Se il reato riguarda le droghe pesanti si applica la normativa abrogata nel 2006 e ora “risorta” e, quindi, la pena minima di anni 8.

Se il reato riguarda, invece, le droghe leggere, si applica la normativa abrogata nel 2006 e ora “risorta” con pena minima anni 2.

E per i reati riguardanti la droga di lieve entità?

Il fatto cd. lieve è quello nel quale l'azione è modesta con riguardo a mezzi, modalità e circostanze dell'azione delittuosa.

Per i fatti di lieve entità è intervenuta la L. 76/2010 (entrata in vigore a maggio 2014) che punisce lo spaccio "lieve" di sostanze stupefacenti con autonoma fattispecie senza distinzione fra droghe leggere e pesanti (con altra irragionevolezza del sistema che avrebbe bisogno di un intervento legislativo possibilmente competente e ragionato).

In base alla nuova normativa sui fatti lievi:

  • È consentito l'arresto in flagranza ai sensi dell'art. 381 c.p.p.
  • Non è consentita la custodia cautelare in carcere per i fatti di cui al comma 5
  • Sono comunque consentite le intercettazioni telefoniche
  • È applicabile il nuovo istituto della sospensione del processo con messa alla prova
     

Quali sono le sanzioni dell’art 73 adesso? Il sistema sanzionatorio del DPR 309/90 in vigore per le sostanze stupefacenti è il seguente:

  • Irrilevanza penale dell’uso personale delle sostanze stupefacenti, senza rilievo diretto del quantitativo detenuto che, però, in concreto può assumere rilevanza a fini probatori per desumere la destinazione a fine personale;
  • Illiceità penale delle diverse condotte descritte all’art. 73 comma 1 se diverse dall’uso personale, sanzionata:
  • Per le droghe “pesanti” (elencate nelle tabelle I e III), ai sensi del comma 1, con la reclusione da otto a venti anni;
    nell’ipotesi lieve prevista dal comma 5, con la reclusione sei mesi a 4 anni
  • Per le “droghe leggere” (elencate nelle tabelle II e IV), ai sensi dei commi 1 e 4, con la reclusione da due a sei anni;
    nell’ipotesi lieve prevista dal comma 5, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni


La sentenza della Corte Costituzionale che fa tornare in vigore la normativa abrogata nel 2006 non incide sulla nozione di uso personale. Rimane la irrilevanza penale.

Se il processo è in corso si applica la disciplina nuova se più favorevole per il caso concreto ai fatti commessi fino al 23 dicembre 2013 (fatto lieve)/5 marzo 2014 (fatto non lieve), sia che ci siano indagini in corso che per indagini che iniziano successivamente, ma anche ai processi in corso, anche se c’è stata condanna in primo grado o in appello purchè quindi la sentenza non si definitiva.

Cosa succede a chi è stato condannato per droghe leggere in via definitiva sulla base della normativa incostituzionale?

È il profilo più delicato e incerto.

Ci sono due orientamenti in giurisprudenza: ad una tesi tradizionale della intangibilità assoluta del giudicato (chi è stato condannato in via definitiva non può più usufruire della normativa più favorevole) si contrappone una conforme ai principi fissati dagli artt. 27 e 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, che non consentono di considerare costituzionalmente giusta e, perciò eseguibile, anche soltanto una porzione di pena che consegua all'applicazione di una norma ritenuta non conforme alla Carta fondamentale.

Non vi sono però certezze: è quindi necessario verificare con il proprio avvocato la situazione concreta.

C'è sempre e comunque la possibilità di fare una istanza al giudice dell’esecuzione ex artt. 30/4 l. 87/1953 e 666 c.p.p. per incostituzionalità della pena.