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Appropriazione indebita. Momento consumativo

11/10/2017


L'appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p. è un reato istantaneo con effetti permanenti e non un reato permanente.

Ciò significa che il momento consumativo del reato si manifesta nel momento in cui viene compiuto un atto di dominio sulla cosa appropriata con la volontà di tenerla come propria o di agire come legittimo proprietario.

Quindi è rilevante solo il momento in cui il reo decide di tenere la cosa altrui a lui consegnata come se fosse sua.

Da un punto di vista civilistico questo momento avrà valore per dimostrare l'avvenuta usucapione di mala fede, ma da un punto di vista penale servirà per il decorso del termine di prescrizione del reato.

È irrilevante invece il momento in cui la vittima viene a conoscenza dell'appropriazione indebita ed è irrilevante il tempo che il soggetto trattiene la cosa altrui come sua.

Da ciò deriva, come ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n° 54281/16 II sezione penale, che il termine per calcolare il decorso della prescrizione retrocede al primo momento consumativo e cioè quando l'agente decide di comportarsi come legittimo proprietario sulla cosa altrui.

Inoltre va ricordato che il cosidetto termine secco (senza interruzioni) di prescrizione per il reato di cui all'art. 646 c.p. è di 6 anni aumentabili in caso di interruzione fino a 7 anni e mezzo salvo ulteriori aumenti dovuti alla recidiva dell'imputato.