Nel procedimento che era stato rinviato dal Tribunale di Arezzo per incompetenza territoriale alla Procura della Repubblica di Firenze, competente per luogo quest'ultima ha omesso di inviare il 415 bis all’imputato poiché era stato emesso precedentemente dalla Procura di Arezzo.
Abbiamo sostenuto alla prima udienza che ciò ha di fatto impedito all'imputato di esercitare i propri diritti di difesa tra cui la richiesta di essere interrogato dal Procuratore realmente competente.
In buona sostanza si è impedito entro il termine di 20 giorni dall’avviso di 415 bis, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
L’art. 415 bis prevede che “Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi”.
Come ha stabilito la cassazione l’omissione di detto adempimento è una nullità di ordine intermedio e pertanto rientra in quei diritti difensivi tutelati dall’ordinamento a garanzia di un giusto processo.
La procura di Firenze ha sostenuto che tale adempimento fosse da ritenersi valido anche se emesso da altra Procura dichiarata poi incompetente per territorio.
In materia non vi sono pronunce dirette della Corte di Cassazione quindi per analogia ho sostenuto applicabile il principio espresso nella sentenza di Cassazione del 20 giugno 2007 che stabilisce che qualora successivamente a dichiarazione di mancanza di competenza per territorio del GUP o dell'autorità giudiziaria dibattimentale, il processo retroceda allo stadio delle inchieste iniziali, il procuratore presso l'autorità giudiziaria designata competente può chiedere che il processo venga chiuso, archiviato.
Quindi se il Procuratore competente per territorio può decidere autonomamente di archiviare il processo retroagito a lui per incompetenza territoriale dell'altra Procura non si vede il perché non debba chiudere le indagini dandone avviso ai sensi del 415 bis.
Inoltre, su una questione similare la Corte Costituzionale con sent. 70 del 1996 ha stabilito che “E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost., l'art.23, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo, quando il giudice del dibattimento dichiari con sentenza la propria incompetenza per territorio.”
Quindi la trasmissione diretta al Giudice di I grado mediante DCG senza passare dall’avviso di 415 bis è illegittima.
Il Tribunale di Firenze ha accolto dette ricostruzioni dichiarando nullo il Decreto di Citazione.
La Procura ha ricorso per Cassazione sostenendo quanto sopra.
La Corte di Cassazione V sezione penale con sentenza 496 del 2017 ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero definitivamente confermando quanto da me eccepito nel procedimento e confermando quindi l'ordinanza del Tribunale di Firenze che accoglieva le mie eccezioni.