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Bloccare la strada ad un auto è violenza privata?

11/10/2017


Nel procedimento di cui ho avuto modo di occuparmi, il mio assistito era stato accusato di aver compiuto il reato di cui all'articolo 610 c.p. per aver, durante un diverbio per una lite di parcheggio, bloccato l'uscita dell'auto di un altro automobilista con cui stava protestando per il modo in cui aveva bloccato il passaggio pedonale.

Ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.) è necessario che la violenza o la minaccia costitutive della fattispecie incriminatrice comportino la perdita o, comunque, la significativa riduzione della libertà di movimento o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo.

Prendendo spunto da tale principio espresso a più riprese dalla Cassazione è stata richiesta immediatamente la declaratoria di non luogo a procedere per insussistenza dei requisiti del reato producendo una foto,  fatta col cellulare dell'imputato da cui si poteva vedere che la sua vettura era a mezzo metro dall'altra che quindi con una manovra avrebbe potuto andarsene.

Quindi nessuna violazione della libertà di movimento era stata posta in essere tuttalpiù era solo una mera difficolta d'esecuzione penalmente irrilevante.

In virtù del principio di offensività, i comportamenti che, pur costituendo violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, si rivelino inidonei a limitare la libertà di movimento, o ad influenzarne significativamente il processo di formazione della volontà non costituiscono i requisiti minimi necessari per integrare il reato contestato.

Il Tribunale di Firenze ha accolto questa ricostruzione e conseguentemente ha assolto l'imputato.

Per approfondimenti si veda anche l'ultima sentenza della Cassazione in tema di esclusione della fattispecie penale (sent.1786/17).