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Omesso versamento Iva e contrabbando

11/10/2017


In un caso che ho trattato veniva sequestrato un aereo di proprietà di una società Sammarinese che era stato noleggiato dal mio cliente e portato sul suolo nazionale per più di sei mesi.

Veniva quindi contestato dalla Procura l'evasione dell'IVA all'importazione e il reato di contrabbando.

Ho sostenuto che l’IVA è l’imposta sul valore aggiunto e si deve applicare sul valore di vendita di un bene ma nel caso di specie nessuna commercializzazione o trasferimento di proprietà è mai stato effettuato.

Come stabilito dalla sentenza 42073/2011 della Cassazione “Il reato di evasione dell'IVA all'importazione non è configurabile nel caso di merci importate dalla Repubblica di San Marino nel territorio italiano, in quanto, a seguito dell'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica sammarinese in vigore dal 28 marzo 2002, gli scambi doganali con l'Italia sono effettuati in esenzione da tutti i dazi all'importazione ed all'esportazione.” Pertanto il Giudice di primo grado assolse il mio assistito.

Il P.M. Invece ha proposto appello sostenendo che vi sia un principio di carattere generale che deroghi agli accordi internazionali specifici tra paesi e che si possa applicare per analogia in malam partem a tutti i reati di questo tipo a prescindere dal paese di provenienza del bene.

In realtà, secondo il Codice Doganale Comunitario, istituito dal Regolamento CEE n.2913 del 12.10.1992, "i seguenti territori sono considerati parte del territorio doganale della Comunita', in ragione delle convenzioni e dei trattati che sono ad essi applicabili: ... c) Italia: il territorio della Repubblica di San Marino quale e' definito nella convenzione conclusa il 31 marzo 1939 " (cfr Sent. Cass 34256/12).

Quindi il territorio di San Marino per il Codice Doganale Comunitario fa parte dell’Italia.

L'accordo di Cooperazione ed Unione Doganale del 1991 istituisce un'unione doganale tra la Comunita' Europea e la Repubblica di San Marino "per quanto riguarda una serie di prodotti e gli scambi commerciali tra la Comunita' e la Repubblica di San Marino vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all'importazione e all'esportazione, comprese le tasse di effetto equivalente. (articolo 6, comma 1).

Quindi nessun reato di contrabbando può essere ritenuto sussistente nel caso di specie.

Il PM sostiene che nonostante l’esistenza del reg. CEE a 82/1997 per i trasferimenti dalla Rep. Di San Marino si sia in presenza di una importazione da un paese extra CEE ad un paese comunitario, con conseguente configurabilita' del reato di contrabbando doganale per omesso versamento dell'IVA all'importazione.

Tale argomentazione è ovviamente una violazione del reg. CEE 82/97.

In merito la sentenza 34256/12 stabilisce: “come ha gia' affermato questa Corte con la recente sentenza n.42073 del 6.10.2011, "in virtu' dell'atto dell'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunita' economica Europea e la Repubblica di San Marino del 1991, gli scambi doganali con l'Italia vengono effettuati in esenzione da tutti i dazi all'importazione ed all'esportazione". Ne' puo' ritenersi, come assume il Tribunale, che vi sia stata una sorta di "abrogazione" dell'Accordo per effetto del Reg. CE n. 82/1997, dal momento che, al contrario, detto Regolamento fa salvo l'Accordo di Cooperazione e di Unione Doganale tra la Comunita' Economica Europea e la Repubblica di San Marino e si limita ad affermare che il territorio di San Marino non possa, stante la stipula di una convenzione bilaterale, essere considerato territorio doganale della Comunita', ma parte dell'area di libero commercio venutasi a creare a seguito dell'istituzione dell'Unione doganale tra la Repubblica di San Marino e la Comunita' Europea.”

Quindi sotto ogni aspetto giuridico nella fattispecie esaminata “Il reato di evasione dell'IVA all'importazione (artt. 70, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 292, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43) non è configurabile nel caso di merci importate dalla Repubblica di San Marino nel territorio italiano” (sent 42073/11 Cass.).

Questo a maggior ragione nel caso di specie laddove non vi è neanche un importazione del bene ma semplicemente la conduzione del veivolo in virtù di un contratto di locazione.

Ho sostenuto quindi che l’appello del P.M. risulta infondato in fatto ed in diritto e viziato da errori sull’interpretazione delle norme in materia, non ci resta quindi che attendere l'esito della causa.