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Il peculato, limiti e requisiti

11/10/2017


Preliminarmente dobbiamo chiarire cosa si intende per peculato.

L'articolo 314 c.p. prevede che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Questo primo comma stabilisce che tale reato può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblicità utilità (reato proprio).

Inoltre dalla fattispecie descritta si comprende che è sostanzialmente un appropriazione indebita commessa dal p.u.

Il secondo comma dell’articolo prevede il cosiddetto peculato d'uso ovvero un appropriazione momentanea della cosa di proprietà della pubblica amministrazione.

Infatti si legge che si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Quindi commette reato il funzionario o meglio il pubblico ufficiale se utilizza il telefono dell'ufficio o internet per scopi personali?

Innanzi tutto la fattispecie va inquadrata al massimo come peculato d'uso poiché è impossibile che l'ufficio venga privato definitivamente della connessione ad internet e della linea telefonica per un utilizzo temporaneo da parte del p.u.

La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di peculato, la condotta del p.u. che utilizzi il telefono d'ufficio per scopi personali fuori dai casi d'urgenza (è scriminata ovviamente la telefonata fatta al medico per un malore o al figlio per un incidente ecc.) e al di fuori delle legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d'uso.

Questo però solo se produce un danno apprezzabile al patrimonio della pubblica amministrazione o una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio a cui è preposto il soggetto agente.

Quindi si riterrà irrilevante da un punto di vista penale la sporadica telefonata alla moglie o a un amico se il costo addebitato è minimo è la durata è talmente breve da non interrompere significativamente l'attività dell'ufficio.

Tale principio è ovviamente applicabile anche all'utilizzo della connessione ad internet sia tramite il computer dell'ufficio sia tramite telefono o altro per motivazioni non istituzionali ma per fini privati.

In relazione a questo inoltre si dovrà distinguere e verificare quale tipo di convenzione lega l’ente al gestore di telefonia e servizio internet poiché se la pubblica amministrazione paga una somma forfettaria al mese (tariffa flat) per cui è indifferente il numero ed il tempo delle connessioni e non vi è danno economico la condotta sarà irrilevante penalmente e non vi potrà essere alcuna condanna per peculato d'uso.

Viceversa se la tariffa non è flat ma a consumo dovrà essere valutato l'eventuale danno economico prodotto alla pubblica amministrazione.

Si veda sul punto la sentenza della Cassazione Penale n 26297/17.